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L'avanzamento degli ufficiali ingegneri edili, radio-elettricisti e d'armamento, i quali non siano idonei al passaggio nella categoria ingegneri aeronautici, puo' aver luogo ad anzianita' od a scelta ma e' subordinato alla condizione che, secondo la tabella organica della categoria per la quale sono riconosciuti idonei, esista nel grado superiore la necessaria vacanza, e che siano stati prima promossi ad anzianita' od a scelta tutti gli ufficiali ingegneri aeronautici di pari grado e piu' anziani idonei all'avanzamento per il medesimo titolo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art39 · fonte del testo