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[1]Gli ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica, pur rimanendo inscritti in un medesimo ruolo, si suddividono nelle seguenti tre categorie, a seconda del brevetto aeronautico posseduto e della loro idoneita' psicofisiologica:

[2]1ª categoria, ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante;

[3]2ª categoria, ufficiali di bordo e piloti di dirigibile;

[4]3ª categoria, ufficiali di aeroporto.

[5]Analogamente gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono suddivisi nelle categorie seguenti:

[6]lª categoria, ufficiali ingegneri aeronautici;

[7]2ª categoria, ufficiali ingegneri edili;

[8]3ª categoria, ufficiali ingegneri radio-elettricisti;

[9]4ª categoria, ufficiali ingegneri di armamento.

[10]Non sono ammessi passaggi da uno ad altro ruolo e da una ad altra categoria se non nei casi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art4 · fonte del testo