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Per gli ufficiali delle categorie del Corpo del genio aeronautico aventi obbligo di volo, l'eventuale sopravvenuta inidoneita' psicofisiologica al volo non e' di ostacolo all'avanzamento, purche' gli ufficiali stessi siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri necessari requisiti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
