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[1]Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
- a)gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a 10 mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianita' o che per due volte, dopo esservi stati inscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;
[2]b)((LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 11 MAGGIO 1933, N. 431, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 8 GIUGNO 1933, N. 788));
- c)((gli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei o cancellati dal quadro d'avanzamento a scelta assoluta)).
[3]Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.
[4]Non e' computabile ai fini della esclusione definitiva la non inscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di salute debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.
[5]Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno, su concorde parere favorevole delle autorita' incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere trattenuti in servizio permanente fino a che la loro opera sara' ritenuta necessaria e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di eta'.
Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 25 aprile 1935
