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[1]Il Ministro dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianita', entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianita', sia a scelta, sia a scelta assoluta.

[2]Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei gradi e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianita' l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art44 · fonte del testo