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[1]Il Ministro dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianita', entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianita', sia a scelta, sia a scelta assoluta.
[2]Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei gradi e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianita' l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
