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[1]In correlazione al disposto dell'articolo precedente il Ministro dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianita', nonche' quelli per l'avanzamento a scelta.

[2]Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non piu' di due volte in ogni grado, gli ufficiali che siano classificati ottimi nelle ultime note compilate, siano giudicati dalle autorita' incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, coltura, qualita' militari ed aeronautiche e siano compresi nella prima meta' del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori.

[3]Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorita' di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al Ministro, il quale decidera' in merito inappellabilmente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art45 · fonte del testo