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[1]((Il giudizio di primo grado e' dato dalle autorita' gerarchiche, le quali, senza riunirsi in commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.
[2]In base alla determinazione di cui all'art. 44 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualita' intellettuali e di carattere, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, e le prescrizioni di cui all'art. 2 della presente legge, esprime il giudizio esplicito se l'ufficiale sia idoneo, oppure non idoneo, all'avanzamento ad anzianita', a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di ruolo o di categoria.
[3]Il giudizio di non idoneita' dovra' essere motivato)).
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
