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[1]Delle proprie deliberazioni la Commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sara' per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento ed al passaggio di categoria, specificando per i non idonei ad anzianita' od a scelta assoluta il motivo della pronunziata inidoneita' e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

[2]Per quei gradi nei quali l'avanzamento puo' aver luogo sia ad anzianita' che a scelta, il giudizio di non idoneita' all'avanzamento a scelta non sara' motivato.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art57 · fonte del testo