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[1]Eccetto che per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorita' gerarchica oppure la Commissione superiore d'avanzamento non sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo. Analogo giudizio dovra' esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

[2]In ogni caso dovra' essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

[3]Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o piu' autorita' gerarchiche sara' considerato come prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o sfavorevole, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti, di cui all'art. 52.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art59 · fonte del testo