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Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo, dovra' procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneita' o meno all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare, valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art60 · fonte del testo