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Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilita', in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali, non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento e dei quali, per la sede di anzianita', venga a verificarsi o si sia gia' verificato il turno di promovibilita', potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data soltanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 34.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
