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[1]Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del Ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianita' ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo.

[2]I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilita', stabilito, fra gli idonei, dalla Commissione superiore di avanzamento.

[3]Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di inscrizione sui quadri stessi.

[4]Nei casi previsti dagli articoli 34 e 60, la Commissione superiore, qualora trattisi dell'avanzamento ai vari gradi di generale, dovra', dopo il giudizio di promovibilita', determinare la sede di anzianita' che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art63 · fonte del testo