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Le promozioni degli ufficiali idonei all'avanzamento potranno essere effettuate con anzianita' corrispondente alla data in cui si e' verificata la vacanza nel grado superiore con la proporzione di cui alla presente legge, ed in ogni caso con una anzianita' non posteriore all'ultimo giorno del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art65 · fonte del testo