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[1]Quando un ufficiale gia' inscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali, o di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, si procede, con le stesse modalita' previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

[2]La proposta per tale cancellazione puo' essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorita' aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al Ministero la sopravvenuta circostanza.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art66 · fonte del testo