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[1]Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

[2]Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio di non idoneita' all'avanzamento, l'ufficiale verra' cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sara' promosso e riprendera' nel ruolo la data e la sede di anzianita' che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art67 · fonte del testo