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Rimane sospesa l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato. La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovra' essere sempre preceduta da un nuovo giudizio sulla idoneita' all'avanzamento e, per la promozione ai vari gradi di generale, da una nuova determinazione della sede di inscrizione nel quadro d'avanzamento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
