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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio permanente e cioe':

[2]1° ufficiali di complemento;

[3]2° ufficiali di ausiliaria;

[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;

[5]4° ufficiali di riserva.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art69 · fonte del testo