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[1]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio permanente e cioe':
[2]1° ufficiali di complemento;
[3]2° ufficiali di ausiliaria;
[4]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[5]4° ufficiali di riserva.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
