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[1]((Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:
[2]1° non aver superato il 28° anno di eta' per la nomina a sottotenente nel ruolo naviganti, nel ruolo servizi dell'Arma, aeronautica e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico;
[3]2° non aver superato il 30° anno di eta' per la nomina a tenente nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico;
[4]3° non aver superato il 45° anno di eta', per la nomina dei marescialli in servizio permanente a sottotenente nel ruolo servizi, nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico.
[5]Il limite di eta' di cui al n. 1 e' elevato a 32 anni per la nomina dei sottufficiali piloti a sottotenente nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, ed a 36 anni per la nomina dei sottufficiali in servizio permanente nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 giugno 1928, n. 1278, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1928, n. 3095, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Al primo concorso che, dopo la pubblicazione del presente decreto, sara' indetto per l'ammissione di sottufficiali piloti ai corsi di integrazione presso la Regia accademia aeronautica per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, potranno, eccezionalmente, in deroga a quanto e' disposto dall'art. 7, n. 1, e dall'art. 8, n. 3, della legge 23 giugno 1927, n. 1018, essere ammessi anche i sottufficiali piloti ammogliati ed i sottufficiali piloti che abbiano compiuto il 32° anno di eta' ma non superato il 36° alla data della notificazione di concorso. Similmente al 1° concorso, sia esso per titoli, o per titoli e per esami, che sara' indetto dopo la pubblicazione del presente Regio decreto-legge per la nomina a sottotenente in servizio permanente nei ruoli specializzati della Regia aeronautica, potranno essere ammessi, in deroga a quanto e' disposto dall'art. 7, n. 3, anche i marescialli che abbiano compiuto il 45° anno di eta' e non superato il 52° alla data di notificazione del concorso".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1932 al 25 aprile 1935
