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[1]Gli ufficiali di complemento, prosciolti da ogni obbligo di servizio militare per aver raggiunto i limiti di eta' stabiliti per il rispettivo grado o corpo, sono inscritti, a loro domanda, nei quadri onorari della Regia aeronautica e vi rimangono fino al compimento dell'eta' prescritta per la cessazione dall'appartenenza degli ufficiali alla categoria di riserva.

[2]Essi, ove lo richiedano, potranno essere inscritti con il loro grado ed anzianita' nella riserva.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art70 · fonte del testo