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[1]A parita' di grado o di anzianita' gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti in ruolo prima di ogni altro.

[2]A parita' di grado ed anzianita', gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina sono inscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianita' nominati direttamente dalla Regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesima a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art75 · fonte del testo