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[1]L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianita' per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio i quali, in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

[2]Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali inscritti nei quadri onorari.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art78 · fonte del testo