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Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessita', agli ufficiali di complemento potra' essere consentito anche l'avanzamento a scelta per titoli o per esami, con norme da determinarsi dal Ministro per l'aeronautica.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art79 · fonte del testo