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[1]L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta puo' fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianita' stabiliti.

[2]L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, puo' essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art80 · fonte del testo