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[1]La permanenza minima nel grado necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[2]di 3 anni nel grado di sottotenente;

[3]di 5 anni nel grado di tenente;

[4]di 6 anni nel grado di capitano;

[5]di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art83 · fonte del testo