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[1]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

[2]Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

[3]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenute ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

[4]In ogni caso a nessun ufficiale in congedo puo' essere conferito un grado superiore a quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art84 · fonte del testo