Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935. Leggi il testo vigente →
[1]Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneita' all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro inscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilita' e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.
[2]Il Ministro per l'aeronautica determinera' le autorita' che dovranno concorrere alla compilazione della proposta di avanzamento per gli ufficiali che non siano ne' in servizio temporaneo ne' alle dipendenze di autorita' aeronautiche.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
