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In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art87 · fonte del testo