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Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento puo' essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianita' purche' si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
