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[1]In deroga a quanto e' disposto dall'art. 8 e fino a tutto l'anno 1928, gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento potranno essere nominati sottotenenti in servizio permanente ancorche' siano provvisti del solo brevetto di osservatore.
[2]Essi, come pure gli attuali ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore, saranno assegnati alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 19 giugno 1928
