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[1]Il limite di eta' per la nomina in servizio permanente degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica ammessi ai corsi d'integrazione di cui all'art. 8, n. 2, e' elevato a 32 anni fino a tutto l'anno 1930.

[2]Fino allo stesso anno il Ministero ha la facolta' di ammettere a detti corsi ufficiali di complemento, gia' ammogliati alla data del 1° gennaio 1927, senza obbligo di costituzione di dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, sempre quando detti ufficiali siano in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica dalla data predetta.

[3]Nulla e' innovato alle condizioni stabilite per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, da effettuare sulla base di reclutamenti straordinari gia' indetti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art92 · fonte del testo