Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932. Leggi il testo vigente →

Sono esonerati dall'obbligo di frequentare e superare il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche di cui all'art. 27 gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica che, a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive aggiunte e modificazioni, abbiano anzianita' di servizio permanente anteriore al 15 maggio 1918; e gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di capitano o, se tenenti, abbiano anzianita' di grado anteriore al 1° febbraio 1925.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 7 dicembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1018~art94 · fonte del testo