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All'ufficiale dell'arma aeronautica, che all'atto della entrata in vigore della presente legge abbia compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra o che abbia gia' iniziato i corsi medesimi e li compia in seguito con esito favorevole, sara' concesso un beneficio di anzianita', con spostamento di posti nel ruolo, pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi. Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sara' arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumera' l'anzianita' di grado dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo ed, eventualmente, anzianita' di servizio permanente pari a quella dell'ufficiale ultimo inscritto nel ruolo del grado superiore.
Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 25 aprile 1935
