I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

  • a)benemerenza di guerra: 1° ricompense al valor militare; 2° promozioni o avanzamenti per meriti di guerra; 3° ferite di guerra che abbiano dato diritto allo apposito distintivo; 4° croce al merito di guerra; 5° permanenza in zona di operazioni; 6° doti combattentistiche;
  • b)qualita' tecnico-professionali, anche in relazione alla durata del servizio prestato da ufficiale dell'Esercito od in unita' inquadrata nell'Esercito;
  • c)medaglie al valor civile;
  • d)ferite in servizio che abbiano dato diritto allo apposito distintivo. Per tali valutazioni sono assegnati in complesso 80 punti ripartiti come segue: 35 punti per i titoli indicati alla lettera a) 40 punti per i titoli indicati alla lettera b); 3 punti per i titoli indicati alla lettera c); 2 punti per i titoli indicati alla lettera d). Dei 35 punti fissati per i titoli di cui alla lettera a), 10 sono riservati alla valutazione delle doti combattentistiche, di cui 5 da assegnarsi a coloro che 800 in possesso del "diploma d'onore" per aver appartenuto ai gruppi di combattimento. I 40 punti fissati per i titoli di cui alla lettera b) debbono essere ripartiti come segue: da 1 a 30 per le qualita' professionali in genere; da 1 a 10 per la durata del servizio. Per i candidati che concorrono ai posti riservati ai partigiani combattenti di cui al secondo comma del precedente art. 1, fra i titoli da valutare ai sensi delle lettere a), n. 5, e b) del presente articolo sara' anche considerato, rispettivamente, quello della permanenza, nelle formazioni partigiane a carattere continuativo che hanno effettivamente operato e quello della durata del servizio prestato da ufficiale nelle formazioni partigiane in genere. I criteri generali e particolari per la valutazione dei titoli in base ai punti sopra fissati saranno stabiliti, in via preliminare, dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;476~art7 · fonte del testo