Per i concorrenti aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e per i concorrenti aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), saranno formate due distinte graduatorie per ciascun concorso: una, relativa a coloro che, in possesso della qualifica di partigiano combattente, hanno diritto al terzo dei posti riservati ai candidati con tale qualifica a norma del secondo comma del precedente art. 1 e l'altra relativa ai concorrenti ai rimanenti posti. La valutazione dei titoli nonche' la valutazione delle prove di esame e la formazione delle graduatorie degli idonei e' fatta da apposita Commissione, nominata dal Ministro per la difesa e composta da: l'ispettore generale dei servizi di commissariato, presidente, un colonnello (ufficiale commissario), un tenente colonnello o maggiore commissario e un tenente colonnello o maggiore di sussistenza, membri. La Commissione si intendera' validamente costituita con la partecipazione del presidente, del membro avente grado di colonnello e di un membro appartenente alle specialita' (ufficiali commissari o ufficiali di sussistenza) in cui si effettua il reclutamento dei candidati. Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione della difesa (Esercito), di grado non superiore all'ottavo.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;476~art6 · fonte del testo