[1]E' autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita Commissione, dei seguenti ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

[2]maggiori............................ n. 3 capitani............................ n. 8 tenenti e sottotenenti..................... n. 12 marescialli di 1ª classe.................... n. 8 marescialli di 2ª e 3ª classe................. n. 27 brigadieri........................... n. 51 vicebrigadieri......................... n. 60 guardie scelte........................ n. 150 guardie............................ n. 625 I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori. Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze resesi disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma sono inquadrati in soprannumero all'organico; tale soprannumero e' riassorbito con le prime successive vacanze.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;217~art3 · fonte del testo