I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o piu' materie un punto inferiore a direi ventesimi, cessano di appartenere al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente effettivo, sono ricollocati in congedo e reiscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di complemento, nel quale conservano il grado e l'anzianita' da essi posseduti anteriormente al loro trasferimento nel servizio permanente effettivo.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art8 · fonte del testo