Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti ammessi al corso nel ruolo degli ufficiali di complemento puo' avvenire anche durante il corso medesimo per rinuncia degli interessati o per gravi motivi disciplinari su proposta del Comandante generale del Corpo approvata dal Ministro per le finanze.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1579~art9 · fonte del testo