Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1957 al 11 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici - da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia - che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento. Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente. All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta la indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformita' con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.
Testo in vigore dal 2 maggio 1957 al 11 febbraio 1968
