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Le aliquote dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:

  • p)piu' di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
  • q)piu' di 244.000 metri, L. 2.200; e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue: Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:
  • a)fino a 4.000 metri, L. 28;
  • b)piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
  • c)piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri. Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 22 aprile 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;940~art1 · fonte del testo