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Le aliquote dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:
- p)piu' di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
- q)piu' di 244.000 metri, L. 2.200; e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue: Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita' superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:
- a)fino a 4.000 metri, L. 28;
- b)piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
- c)piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1951, N. 205)).
Testo in vigore dal 22 aprile 1951 al 18 marzo 1952
