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Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale ii relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione. provinciale di tesoreria, in dodici uguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti. Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone, dev'essere versata, entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio. Le ditte sono tenute a, dare comunicazioni degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra e' dovuta l'indennita' di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286. Le somme versate dalle ditte cadute in mora vanno imputate innanzitutto alle indennita' di mora dovute e poi alle rate di canone a cominciare da quella piu', antica.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1949 al 19 dicembre 1953
