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Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale ii relativo canone deve essere versato dalle ditte interessate presso la competente Sezione. provinciale di tesoreria, in dodici uguali rate mensili con scadenza, per la prima rata, al giorno 5 del mese di febbraio e, per le successive, al 5 di ciascuno dei mesi susseguenti. Per le nuove fabbriche attivate nel corso dell'anno, la prima rata, intera o parziale, del canone, dev'essere versata, entro il giorno 5 del mese successivo alla data di stipulazione della convenzione per l'abbonamento o alla data di notificazione del canone determinato d'ufficio. Le ditte sono tenute a, dare comunicazioni degli estremi delle quietanze all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Sulle somme non versate entro le scadenze di cui sopra e' dovuta l'indennita' di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286. ((Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, e' dovuto, oltre l'indennita' di mora di cui al comma precedente, anche l'interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata)).
Testo in vigore dal 19 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
