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Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale e' in facolta' del Ministro per le finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero. Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verra' effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni. Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 18 marzo 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art2 · fonte del testo