Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale e' in facolta' del Ministro per le finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero. Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verra' effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni. Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456

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Il D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456 ha disposto (con l'art. 2) che"La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potra' essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli."

Testo in vigore dal 18 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1951 al 18 marzo 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456

    Il D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456 ha disposto (con l'art. 2) che"La restituzione d'imposta, prevista, per i prodotti esportati, dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le esportazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto potra' essere operata, oltre che nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, anche nel modo stabilito nei successivi articoli."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-22;205~art2 · fonte del testo