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Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche gia' esistenti, e' consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari. Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione. I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta e' liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati Con l'applicazione delle aliquote previste in legge.
Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
