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Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo capo tutte le proprieta' fondiarie esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, determinate dalla tabella A annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art1 · fonte del testo