Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Sono soggette alle limitazioni stabilite in questo capo tutte le proprieta' fondiarie esistenti nelle zone militarmente importanti delle frontiere terrestri e marittime, determinate dalla tabella A annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
