Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' sempre in facolta' dell'autorita' militare di ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che nelle zone indicate nell'art. 1 esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitu' di accesso. La misura delle indennita' per tali provvedimenti dovute ai proprietari e' determinata coi criteri stabiliti dagli articoli 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
tolto: Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico-forestali, le demolizioni delle costruzioni saranno ordinate previo concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art4 · fonte del testo