Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nelle zone militarmente importanti indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, non possono aver luogo senza l'esplicito consenso dell'autorita' militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade a qualsiasi categoria appartengano, di nuove ferrovie statali o private, di nuovi lavori marittimi, nonche' l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti. Nelle stesse zone e' inoltre data all'autorita' militare di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facolta' di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprieta' fondiarie, come pure di fare luogo ad espropriazioni secondo le norme ricordate dall'art. 10.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art11 · fonte del testo