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Nelle zone militarmente importanti indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, non possono aver luogo senza l'esplicito consenso dell'autorita' militare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di nuove strade a qualsiasi categoria appartengano, di nuove ferrovie statali o private, di nuovi lavori marittimi, nonche' l'impianto di grandi stabilimenti industriali e l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti. Nelle stesse zone e' inoltre data all'autorita' militare di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facolta' di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprieta' fondiarie, come pure di fare luogo ad espropriazioni secondo le norme ricordate dall'art. 10.
Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
