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[1]Le autorita' cui dovranno essere rivolte le istanze per ottenere le autorizzazioni ed i pareri previsti dagli articoli precedenti sono, a seconda dei casi, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole rispettivamente competenti per territorio.

[2]Per le concessioni in zone comprese nel territorio delle piazze marittime, i Comandi di Corpo d'armata o delle Isole debbono procedere di concerto con le autorita' militari marittime competenti per territorio.

Testo in vigore dal 18 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-01;886~art14 · fonte del testo